Art. 43

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre chè quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.
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