Art. 19

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonchè estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito. Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto. Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366#art-19

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