Art. 14

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.
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