Art. 10
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.
Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorità sanitaria.
Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere della autorità marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;366#art-10