Art. 7

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna. Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.
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