Art. 6

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorità marittima secondo le rispettive competenze.
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