Art. 4

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima. In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna. Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonchè agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.
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