Art. 15
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all' della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;366#art-15