Art. 20

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
È vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.
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