Art. 22
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell' del Codice della navigazione.
Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.
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