Art. 29
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.
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