Art. 28

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti. Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del genio civile. In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio. Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.
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