Art. 27

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonchè agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione.
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