Art. 17

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all', le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.
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