Art. 16

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.
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