Art. 50

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Ai Comuni che abbiano già deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti , è data facoltà di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.
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