Art. 44

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette all'approvazione da parte delle giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a Statuto speciale. Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi. Per le deliberazioni assunte ai sensi dell' della presente legge, gli organi di cui al primo comma devono esercitare il controllo di competenza entro il termine di 90 giorni dall'invio della deliberazione. In mancanza di osservazioni o di rilievi entro il detto termine, la deliberazione si intende approvata.
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