Art. 45

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli , e 12, e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all', nonchè della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo pretorio dei Comuni.
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