Art. 48
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 17 apr 1969
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione già omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano più di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto è stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facoltà di fissare la decorrenza dell'imposta, se più favorevole dalla data iniziale gia stabilita nella relativa, deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria, generica.
In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate.
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