Art. 52

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Salvo quanto previsto nei precedenti per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246#art-52

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo