Art. 51
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 5 apr 1963
Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1 gennaio 1957 o antecedentemente non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente .
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