Art. 53

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria, nonchè le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative occorrenti ai Comuni per la applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo. I documenti sono inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - LA MALFA - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246#art-53

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