Art. 53
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 5 apr 1963
Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria, nonchè le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative occorrenti ai Comuni per la applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo.
I documenti sono inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - LA MALFA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;246#art-53