Art. 7

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 15 mar 1963
Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell' qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
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