Art. 3
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 15 mar 1963
Oggetto della professione
Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attività professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, nè pregiudica, quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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