Art. 6

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 15 mar 1963
Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell', i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica. Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.
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