Art. 11

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 8 mag 2010
Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine Se non è in grado di funzionare, se - chiamate all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, de scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo.
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