Art. 15
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 15 mar 1963
Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI
- GUI - COLOMBO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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