Art. 15 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

Art. 15

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 15 mar 1963
Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: BOSCO
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