Art. 9

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 8 mag 2010
Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; d) adotta i provvedimenti disciplinari; e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.
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