Art. 5
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
In vigore dal 8 mag 2010
Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale
Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o
di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;
e) avere la residenza
o il domicilio professionale
in Italia.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;112#art-5