Art. 2

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 15 mar 1963
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo Per l'esercizio della, professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
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