Art. 5 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

Art. 5

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

In vigore dal 8 mag 2010
Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario: a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo; e) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
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