Convenzione

Art. 13

In vigore dal 7 mar 1963
Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di tali armi è, tuttavia consentito soltanto in caso di legittima difesa.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-13

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