Convenzione

Art. 14

In vigore dal 7 mar 1963
1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a regolare le loro condizioni di residenza conformemente alle norme sul soggiorno degli stranieri. Le competenti autorità rilasciano loro gratuitamente l'autorizzazione di soggiorno. 2. L'autorizzazione di soggiorno è rilasciata gratuitamente ai membri della famiglia conviventi con tali agenti e che non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale autorizzazione può essere loro rifiutata solo nel caso in cui essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso che li concerne personalmente. Le autorità competenti stabiliscono liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detti agenti di una autorizzazione a esercitare attività lucrativa. Qualora tale autorizzazione venga accordata, il suo rilascio può comportare la percezione delle tasse regolamentari. 3. Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio ai sensi delle Convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di una autorizzazione di soggiorno in ragione della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.
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