Convenzione

Art. 11

In vigore dal 7 mar 1963
1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro nazioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata, ai propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo. 2. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l'atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-11

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