Convenzione

Art. 8

In vigore dal 7 mar 1963
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonché le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-8

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