Convenzione

Art. 9

In vigore dal 7 mar 1963
1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-9

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