Convenzione

Art. 17

In vigore dal 7 mar 1963
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonché le indennità eventualmente dovute per il loro utilizzo; b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-17

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