Convenzione
Art. 17
In vigore dal 7 mar 1963
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:
a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei
servizi dello Stato limitrofo, nonché le indennità eventualmente dovute per il loro utilizzo;
b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti
incaricati del controllo in corso di viaggio.
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