Convenzione
Art. 18
In vigore dal 7 mar 1963
1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono
contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.
2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonché a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-18