Convenzione
Art. 23
In vigore dal 7 mar 1963
1. A parte i casi contemplati nell', le persone
residenti nell'uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell'altro Stato stabiliti nella zona tutte la operazioni relative al controllo, senza particolare abilitazione professionale, ma, ove occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana.
Dette persone devono essere trattate dalle autorità dell'altro Stato sul piano di una completa uguaglianza.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili in
particolare alle persone residenti nell'uno dei due Stati che effettuano tali operazioni a titolo professionale. Per quanto riguarda le imposte sulla cifra di affari, i servizi resi in un ufficio dell'altro Stato devono essere sempre considerati come resi nello Stato al quale l'ufficio appartiene. L'attività che un dichiarante in dogana residente nell'uno dei due Stati esercita presso un ufficio dell'altro Stato non far sorgere di per se stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in quest'ultimo Stato.
3. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-23