Convenzione

Art. 27

In vigore dal 7 mar 1963
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatta a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in lingua italiana. Per la Repubblica italiana UGO CALDERONI Per la Confederazione Svizzera LENZ
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-27

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