Convenzione
Art. 27
In vigore dal 7 mar 1963
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatta a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in
lingua italiana.
Per la Repubblica italiana
UGO CALDERONI
Per la Confederazione Svizzera
LENZ
Storico versioni
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