Art. 2

In vigore dal 7 mar 1963
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - MATTARELLA - RUSSO - - FOLCHI
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-rd-2

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