Convenzione
Art. 25
In vigore dal 7 mar 1963
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà
costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo-svizzera la quale avrà il compito:
a) di preparare gli accordi previsti all';
b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la
presente Convenzione;
c) di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente
derivare dall'applicazione della presente Convenzione.
2. Detta Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali
saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri.
Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione
potranno essere assistiti da esperti.
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