Convenzione

Art. 25

In vigore dal 7 mar 1963
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo-svizzera la quale avrà il compito: a) di preparare gli accordi previsti all'; b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione; c) di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-25

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