Convenzione

Art. 26

In vigore dal 7 mar 1963
Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-26

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