Convenzione
Art. 26
26 / 27In vigore dal 7 mar 1963
Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti
Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-26