Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 7 mar 1963
1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali. 2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonché a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
Storico versioni

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