Art. 14

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
Le società, i soggetti indicati nell', primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un, quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell', dai commi terzo, quarto e quinto dell', dall' e dal terzo comma dell'. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell' la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso. La comunicazione si considera omessa, quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta: La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri. Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell', indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso. 3a
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