Art. 11

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 22 feb 1967
La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell' del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli . L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall', primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell' e quelle degli . (2)
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