Art. 16

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall' della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. 3a
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