Art. 20

LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

In vigore dal 14 gen 1967
Sono abrogati gli , primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli , terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell' e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell', secondo comma, della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall' del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall' della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purchè sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo. 3a
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